Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazione (anche di quelle prive di responsabilità giuridiche ex art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300). Il predetto decreto riveste un’enorme importanza dal momento che ha introdotto una non trascurabile novità nell’ambito del diritto d’impresa. È proprio grazie al decreto n. 231/2001 che è stata prevista una responsabilità amministrativa, anche nel processo penale, in capo alle persone giuridiche, per una serie di reati commessi dai loro amministratori, dirigenti o dipendenti nell’esercizio delle loro funzioni nell’interesse o a vantaggio dell’impresa. Pertanto, sono soggetti alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 231/2001 tutti gli enti dotati della personalità giuridica, senza distinzioni in ragione della loro forma societaria, della loro dimensione o del loro oggetto.
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D.LGS. 231/2001 E AVVISO EX ART. 415 BIS CPP
Dato il mancato richiamo dell’art. 415 bis del c.p.p. all’interno del D.lgs 231/2001 si è posto il dubbio se tale disciplina fosse applicabile o meno anche al processo penale in cui l’Ente è chiamato a rispondere ai sensi della predetta normativa.
La mancata notifica all’Ente dell’avviso ex art. 415 bis cpp, infatti, incide fortemente sulle determinazioni e sull’esercizio del diritto di difesa, in quanto la Società incolpata è costretta a prendere conoscenza dello stato del procedimento solo con la fissazione dell’udienza preliminare senza poter godere delle prerogative difensive che sono garantite dalla comunicazione dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.