Dato il mancato richiamo dell’art. 415 bis del c.p.p. all’interno del D.lgs 231/2001 si è posto il dubbio se tale disciplina fosse applicabile o meno anche al processo penale in cui l’Ente è chiamato a rispondere ai sensi della predetta normativa.
La mancata notifica all’Ente dell’avviso ex art. 415 bis cpp, infatti, incide fortemente sulle determinazioni e sull’esercizio del diritto di difesa, in quanto la Società incolpata è costretta a prendere conoscenza dello stato del procedimento solo con la fissazione dell’udienza preliminare senza poter godere delle prerogative difensive che sono garantite dalla comunicazione dell’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari.