Con l’entrata in vigore della legge n. 41 del 23 marzo 2016 sono state introdotte nel nostro ordinamento due nuove fattispecie di reato: il delitto di omicidio stradale e quello di lesioni personali stradali, recando numerose modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e al Codice della Strada, necessarie a dare completa attuazione alla previsione delle nuove figure delittuose previste e punite rispettivamente dagli artt. 589bis e 590bis del Codice Penale.
Con l’intento di mitigare il fenomeno del c.d. piratismo stradale, mosso anche dal rilievo mediatico assunto sul tema, il legislatore inserisce il delitto di omicidio stradale attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione di diversa entità – in ragione della presenza di particolari aggravanti – il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell’evento mortale.
La fattispecie generica di omicidio colposo è costituita da quello commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale la cui pena rimane, come previsto dalla previgente normativa dell’art. 589 c.p. (omicidio colposo), la reclusione da due a sette anni. Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall’art. 2 comma 1 C.d.S. anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli.
Accanto ad una figura generica di omicidio colposo previsto all’art. 589 c.p., il reato di omicidio stradale si articola poi in diverse ipotesi aggravate:
-
-
-
un caso aggravato per effetto della condotta del conducente che guida in grave stato di alterazione (art. 589-bis commi 2 e 3 C.P.): è punito con la reclusione da otto a dodici anni l’omicidio stradale colposo commesso da conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con lasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcool per litro di sangue o di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
-
un’ipotesi, meno grave, di guida in stato di ebbrezza (art. 589-bis, comma 4, C.P.) per cui è invece punito con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio stradale colposo commesso dal conducente di un veicolo a motore in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 gr/l;
-
una serie di casi aggravati per effetto di condotte tipizzate che rendono manifesta una grave imprudenza alla guida da parte del conducente (art. 589-bis, comma 5, C.P.) che sono costituite dal superamento del limite di velocità, dall’attraversamento di intersezioni con semaforo rosso, dalla circolazione contromano, dall’inversione di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi e da sorpassi azzardati in presenza di attraversamenti pedonali o di segnaletica orizzontale costituita da linea continua.
-
una serie di circostanze aggravanti relative alla guida senza patente o senza assicurazione (art. 589-bis comma 6 C.P.)
-
l’aggravante ad effetto speciale in caso di fuga dopo l’incidente (art. 589-ter C.P.)
-
-
E’ da notare che le ipotesi aggravate per alterazione ricorrono solo quando il conducente, che si trova appunto in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti, guida un veicolo a motore. In caso di guida di un veicolo senza motore, invece, ricorre sempre l’ipotesi di omicidio stradale semplice di cui all’art. 589-bis comma 1 C.P..
La novella legislativa interviene altresì sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure pre-cautelari limitative della libertà personale ad iniziativa della P.G., stabilendo in particolare che per l’omicidio stradale, anche nella fattispecie semplice, sia sempre consentito l’arresto in flagranza di reato. Per l’ipotesi aggravata da guida in stato di ebbrezza alcolica (oltre 1,50 gr/l, ovvero 0,8 gr/l per i conducenti professionali di cui all’art. 186 bis, lett. b), c) e d) C.d.S.) o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, l’arresto in flagranza di reato è, invece, sempre obbligatorio. In quest’ultimo caso, naturalmente, per potersi procedere secondo le disposizioni dell’art. 380 c.p.p. , occorre che sia immediatamente disponibile la valutazione analitica e clinica che attesta lo stato di ebbrezza e/o di alterazione da sostanze stupefacenti. In mancanza di essa, ove ne ricorrono le condizioni, è comunque possibile procedere aII’arresto facoltativo in flagranza di reato. Ed ancora, L’art. 189, comma 8, C.d.S, come modificato dalla legge 23 marzo 2016, n. 41, consente l’arresto in flagranza di reato, anche nel caso in cui il conducente responsabile dell’incidente si sia fermato ed abbia prestato soccorso. In caso di fuga invece, l’arresto è sempre consentito.
Per quanto riguarda la competenza, essa appartiene al Tribunale e tutte le ipotesi delittuose previste dall’art. 589 bis C.P.P. sono procedibili d’ufficio.
Passiamo ad analizzare la nuova fattispecie criminosa di lesioni personali conseguenti ad un incidente stradale. La prima considerazione riguarda il trattamento differente in relazione alla loro entità ed alla ricorrenza o meno di circostanze aggravanti. Infatti, mentre le lesioni lievissime o lievi continuano ad essere punite dall’art. 590 C.P., qualora si sia in presenza di quelle gravi o gravissime, si applica la nuova previsione normativa di cui all’art. 590-bis C.P.. In base a tale norma, risponde del reato di lesioni stradali chiunque, per colpa e con violazione delle norme sulla circolazione stradale, provochi lesioni personali gravi o gravissime. A tale fattispecie semplice sono annesse le pene della reclusione, rispettivamente da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le gravissime (art.590-bis c.1 C.P.). Come per l’ipotesi semplice dell’omicidio stradale, il reato é commesso da chiunque ponga in essere, sulla strada, condotte illecite violando le norme in materia di circolazione stradale, cagionando lesioni personali gravi o gravissime.
Il reato di cui all’art. 590-bis C.P. prevede le medesime aggravanti di cui all’art. 589-bis C.P. : così, sono previste pene più gravi quando il reato sia commesso da conducente di veicolo a motore che guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti ovvero in stato di ebbrezza alcolica, nonché quando il conducente abbia posto in essere condotte particolarmente pericolose. Come per l’omicidio stradale, significativi aggravamenti di pena sono previsti per il caso di lesioni personali stradali gravi o gravissime, quando il sinistro stradale abbia determinato il ferimento di più persone, una delle quali abbia riportato lesioni gravi o gravissime. In tali casi, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, anche se la pena non può superare sette anni.
Legge 23 marzo 2016, n. 41. interviene sulle disposizioni del Codice di Procedura Penale che riguardano le misure pre-cautelari limitative della libertà personale stabilendo che per il reato di lesioni personali stradali di cui all’art. 590-bis C.P., nelle ipotesi aggravate da guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, da specifiche condotte pericolose di guida ovvero dalla pluralità delle vittime, sia sempre possibile l’arresto in flagranza di reato e ciò anche a prescindere dalla pena concretamente irrogabile.
Secondo le disposizioni dall’art. 189, comma 8, C.d.S., come modificato dalla Legge 23 marzo 2016. n, 41, tuttavia, l’arresto in flagranza di reato non è comunque possibile nel caso in cui il conducente responsabile dell’inciderne da cui siano derivate le lesioni gravi o gravissime, si sia fermato ed abbia prestato soccorso. Naturalmente, fatto salvo quanto previsto dall’art, 189, comma 8-bis. C.d.S. in caso di fuga, secondo le disposizioni dell’art. 189, C.d.S., l’arresto è sempre consentito.
Il reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis C.P. appartiene alla competenza del Tribunale ed è perseguibile d’ufficio. Diversamente, Il reato di lesioni stradali lievi e lievissime, che continua ad essere disciplinato dall’art. 590 C.P., è, invece, perseguibile a querela di parte ed appartiene alla competenza del Giudice di Pace.
La perseguibilità d’ufficio di tutte le ipotesi delittuose di cui all’art. 590-bis C.P. impone una rinnovata attenzione nell’attività di rilevamento e ricostruzione del sinistro stradale, allo scopo di fornire al giudice ogni utile elemento per valutare la responsabilità delle persone coinvolte.
A tal proposito, La Legge 23 marzo 2016, n. 41 è intervenuta anche sulle disposizioni degli artt. 224 C.P.P. e 359-bis C.P.P., prevedendo un significativo ampliamento delle facoltà e prerogative di accertamento medico concesse, rispettivamente, al Giudice ed alla polizia giudiziaria.
Infatti, in caso di rifiuto da parte dell’indagato di sottoporsi ad accertamenti medici utili ad acquisire elementi per la valutazione dei reati in argomento, il giudice ovvero, nei casi d’urgenza, il Pubblico ministero, possono disporre che tali accertamenti medici siano effettuati in modo coattivo da parte della polizia giudiziaria delegata o procedente.
In particolare, per quanto di diretto interesse delle Forze di Polizia, si segnala che l’art. 359-bis, C.P.P. così come stabilisce che nei casi di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti circa lo stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, e si ha fondato motivo di ritenere che dal ritardo dell’accertamento, ritenuto necessario, possa derivare un grave o irreparabile pregiudizio per le indagini, la polizia giudiziaria può chiedere al Pubblico ministero di autorizzarla ad effettuare un prelievo coattivo.
Tuttavia, la procedura sopraindicata deve essere attivata solo nel caso di rifiuto di effettuare accertamenti con etilometro ovvero presso presidi ospedalieri come disciplinati negli artt. 186 e 187 C.d.S.; Qualora sia opposto il rifiuto di effettuarli, il Pubblico ministero può disporre che l’accertamento sia svolto in modo coattivo. Il Pubblico ministero, nei casi d’urgenza, adotta oralmente un decreto di autorizzazione delle operazioni, che deve essere successivamente confermato per iscritto. Il provvedimento è sottoposto, comunque, alla convalida del giudice.
Del decreto con cui è disposto l’accertamento coattivo deve essere data tempestiva notizia al difensore dell’interessato, che ha facoltà di assistervi, senza tuttavia che la sua assenza possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni.
Sulla base del provvedimento del Pubblico ministero, gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all’accompagnamento dell’interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporre la persona al necessario prelievo o accertamento. In tale circostanza, ove l’interessato opponga ulteriore rifiuto, si procede all’esecuzione coattiva delle operazioni, del cui compimento deve essere redatto un verbale. Se l’accertamento non è stato possibile, nel verbale dovranno essere indicati i motivi che l’hanno reso impossibile o sconsigliabile, eventualmente allegando la documentazione o certificazione sanitaria compilata e sottoscritta dal sanitario che era stato chiamato a procedervi.
Naturalmente, qualora il rifiuto opposto si concretizzi in atti idonei a configurare il reato di resistenza a un pubblico ufficiale di cui all’art. 334 C.P., fermo restando la denuncia dell’interessato per tale reato e l’adozione delle conseguenti misure cautelari, nel rispetto dell’integrità fisica e della dignità dello stesso, si dovrà procedere secondo le evidenze, limitando, ove necessario, la libertà della persona per il tempo occorrente al compimento dell’accertamento coattivo.
Restano, naturalmente, impregiudicati la facoltà ovvero l’obbligo di procedere all’arresto in flagranza di reato, nei casi e secondo le indicazioni sopra descritte.
La novella legislativa ha comportato altresì modifiche al Codice della Strada, soprattutto per quanto riguarda la sanzione accessoria del ritiro o revoca della patente.
Infatti, la condanna o l’applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) per i reati di omicidio stradale o di lesioni personali stradali – anche laddove sia stata concessa la sospensione condizionale della pena- determinava la revoca della patente (art. 222 C.d.S.). Non solo: a seconda della della gravità della condotta il conducente non può conseguire una nuova patente di guida prima che sia decorso un periodo intercorrente tra i cinque e i trent’anni dal provvedimento di revoca. Inotre, ai sensi dell’art. 223 C.d.s., in relazione ai delitti di omicidio e di lesioni personali stradali è disposto il ritiro della patente. Il Prefetto, ove sussistano fondati elementi di un’evidente responsabilità del conducente, può sospendere provvisoriamente la patente sino a un massimo di 5 anni. In caso di pronuncia di sentenza di condanna non definitiva la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata dal Prefetto sino a un massimo di 10 anni.
A tal fine è doveroso segnalare che, mentre nel testo originale la revoca della patente di guida era sempre conseguenziale a tali reati (anche se il soggetto che ha provocato l’incidente non si trovava in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti) la Corte Costituzionale nel 2019 ha: dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 89 bis e 590 bis cod. pen.”