L’omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti nelle forme e nei termini di legge è punito dall’articolo 2 del decreto legge 463/1983, convertito con modificazioni dalla legge 638/1983, con la sanzione della reclusione fino a tre anni e la multa fino ad euro 1032,91.
Tale disposizione prevede una speciale causa di non punibilità per il datore di lavoro che provveda al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione.
Con riguardo a questo specifico aspetto, una recente pronuncia della Corte di Cassazione, sicuramente di stampo garantista per il contribuente, ha statuito che il termine per detto pagamento “tardivo” decorre «dal momento in cui l’indagato o imputato risulta essere stato posto compiutamente a conoscenza di tale possibilità; pertanto, laddove detta consapevolezza emerga dai motivi di appello della sentenza di condanna in primo grado – avendo l’impugnante lamentato di non essere stato all’uopo avvisato in sede di contestazione amministrativa, né attraverso la successiva notifica del decreto di citazione, privo di indicazioni al riguardo – il termine per il pagamento decorre dalla data di deposito dei predetti motivi» (Cass., Sez. III, Pres. Mannino, Rel. Di Nicola, sentenza n. 46169, 18 luglio 2014 Up., dep. 10 novembre 2014, P.M. D’Ambrosio).
A proposito di questo reato, si ricorda che con la legge 67/2014 è stata conferita dal Parlamento “Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria”. Quest’ultimo dovrà quindi procedere entro 18 mesi dalla data dell’entrata in vigore della legge (17 maggio 2014) all’emanazione di uno o più decreti legislativi, per la riforma della disciplina sanzionatoria di taluni reati e per la contestuale introduzione di sanzioni amministrative e civili.
Tra i reati da depenalizzare vi era anche il reato di omesso versamento, il quale è stato trasformato in illecito amministrativo, a condizione che il mancato versamento non superi il limite complessivo di 10.000 euro annui.
Infatti con il decreto legislativo n. 8 del 15/01/2016 il Governo ha modificato l’art.2 comma 1bis del decreto legge 463 del 12 settembre 1983, stabilendo che “l’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore ad € 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore ad euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica di avvenuto accertamento delle violazione”.