PATENTE DI GUIDA E LESIONI STRADALI/OMICIDIO STRADALE

Al fine di affrontare la problematica inerente la sorte della patente di guida del soggetto che ha provocato un incidente stradale, dal quale sono derivate lesioni o la morte di terze persone, è necessario analizzare separatamente le ipotesi di lesioni colpose stradali lievi da quelle di lesioni stradali gravi/omicidio stradale

A – LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI E PATENTE

In caso di lesioni lievi conseguenti ad un sinistro stradale (con prognosi sino a quaranta giorni), l’articolo di riferimento del Codice penale è il 590, comma 1 (il Legislatore non ha infatti disciplinato specificamente le lesioni stradali lievi -inferiori a giorni 40-, dunque si rientra nella fattispecie generale) pertanto con riferimento alla sorte della patente di guida, in questi casi, in assenza di una normativa specifica nel codice penale, il quadro legale di riferimento è dato dall’art. 222 del Codice della strada (C.d.s.) II comma .

Ne consegue che, in caso di condanna (trattandosi di reato di competenza del Giudice di Pace per cui è esclusa la definizione del procedimento con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti o con procedimento di messa alla prova), la sanzione amministrativa accessoria sarà la sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi, ex art. 222, comma 2 C.d.S., in caso di lesioni inferiori a giorni 40.

Da segnalare inoltre il fatto che “il Prefetto possa sospendere cautelarmente la patente di guida ai sensi dell’art. 223 cod. strada in conseguenza della commissione di un fatto astrattamente configurabile come reato, anche se quel reato sia perseguibile soltanto a querela e questa non sia stata proposta. Tuttavia la mancata proposizione della querela, irrilevante ai fini dell’emissione del provvedimento, rileva ai fini del suo mantenimento, in quanto il difetto di querela impedisce il permanere della sospensione” (Cass. Civ. Sez III 13461/1999).

Per quanto concerne la definizione del procedimento ai sensi degli artt. 34 e 35 D.lvo 274/2000 si rimanda al paragrafo successivo.

B- LESIONI COLPOSE STRADALI GRAVI / OMICIDIO STRADALE E PATENTE

Qualora le lesioni dovessero risultare gravi (con prognosi di più di quaranta giorni), l’articolo di riferimento del Codice penale è il 590 bis, comma 1.

La disposizione che dispone la sospensione o la revoca della patente come sanzione amministrativa accessoria è sempre l’art. 222 C.d.S., sopra richiamata.

Va ricordato che, in caso di condanna o di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, occorre fare riferimento anche alla sentenza della Corte Costituzionale 88/2019, che con riguardo all’art. 222, comma 2 C.d.S. ha stabilito che è vero che tale disposizione prevede che sia il prefetto ad emettere il provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, però si tratta di un mero atto amministrativo conseguenziale di esecuzione dell’ordine giudiziale; la pronuncia della revoca della patente, quale sanzione amministrativa che accede alla dichiarazione di responsabilità penale per i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime, è demandata al giudice, come previsto espressamente dal comma 1 dell’art. 222.

La Corte ha , inoltre, dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevede che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589 bis (Omicidio stradale) e 590 bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice possa disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 89 bis e 590 bis cod. pen.”

La revoca della patente di guida non può quindi essere “automatica” indistintamente in ognuna delle plurime ipotesi previste sia dall’art. 589-bis (omicidio stradale) sia dall’art. 590-bis c.p. (lesioni personali stradali), ma si giustifica solo nelle ben circoscritte ipotesi più gravi sanzionate con la pena rispettivamente più elevata come fattispecie aggravate dal secondo e dal terzo comma di entrambe tali disposizioni (guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti). Negli altri casi, che il legislatore stesso ha ritenuto di non pari gravità, sia nelle ipotesi non aggravate del primo comma delle due disposizioni suddette, sia in quelle aggravate dei commi quarto, quinto e sesto, il giudice deve poter valutare le circostanze del caso ed eventualmente applicare come sanzione amministrativa accessoria, in luogo della revoca della patente, la sospensione della stessa come previsto – e nei limiti fissati – dal secondo e dal terzo periodo del comma 2 dell’art. 222 c.d.s.

Quindi, a seguito di tale sentenza ora il giudice può disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 C.d.S. (nel nostro caso, ipotizzando la lesione grave, fino a due anni) allorché non ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 89 bis e 590 bis cp.

La sanzione amministrativa accessoria potrà quindi essere la sospensione della patente fino a due anni, ex art. 222, comma 2 C.d.S.

In caso di esito positivo della messa alla prova, invece, occorre considerare la recentissima ordinanza della Corte Costituzionale 42/2020, avente ad oggetto la censura dell’art. 168-ter comma 2 cp ai sensi del quale, anche in caso di sentenza dichiarativa di estinzione del reato, per esito positivo della messa alla prova, il giudice sarebbe chiamato a dare applicazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, ai sensi della disposizione censurata; in tale ordinanza, dichiarando inammissibile la questione, la Corte ha espressamente indicato che

il giudice a quo muove dal presupposto secondo cui l’art. 168-ter, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui dispone che l’estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova «non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge», implichi che il giudice sia comunque tenuto all’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dalla legge […] il giudice a quo non si è confrontato con la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la dichiarazione di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168-ter cod. pen., prescindendo dell’accertamento della responsabilità penale, comporta che il giudice non debba applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca o della sospensione della patente di guida, di competenza, invece, del prefetto, ai sensi dell’art. 224, comma 3, cod. strada (Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 25 maggio-14 giugno 2017, n. 29796; sezione quarta penale, sentenze 24 novembre-14 dicembre 2016, n. 52868, e 17 settembre-5 ottobre 2015, n. 40069) […] che, peraltro, anche in riferimento alla pronunzia di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., la Corte di cassazione, ha statuito che «quando manca una pronunzia di condanna o di proscioglimento, le sanzioni amministrative riprendono la loro autonomia ed entrano nella sfera di competenza dell’amministrazione pubblica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 febbraio-6 aprile 2016, n. 13681) […] che, quindi, l’omessa ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento ha minato irrimediabilmente l’iter logico argomentativo posto a fondamento della questione di legittimità costituzionale in quanto, se il rimettente avesse considerato le norme del codice della strada e il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, in caso di esito positivo della messa alla prova, non avrebbe ritenuto di dover applicare la sanzione amministrativa accessoria, ma avrebbe dovuto investire il prefetto, quale autorità competente a irrogare le sanzioni della sospensione e della revoca della patente di guida, ai sensi degli artt. 218 e 219 cod. strada”.

Si segnala inoltre che la giurisprudenza di merito ha ritenuto, ad oggi, concedibile l’istituto della “messa alla prova” anche in relazione al reato di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.), ma unicamente in presenza dell’attenuante ad effetto speciale di cui al comma VII (qualora l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole) qualora , in conseguenza dell’attenuante ad effetto speciale di detto comma, la pena massima edittale rientri nei limiti di cui all’att. 168 bis c.p.

Tale ultimo ragionamento è applicabile altresì alla definizione del procedimento penale (nei casi di cui all’art. 590 c.p. – lesioni inferiori a giorni 40-) ai sensi degli artt. 34 e 35 del D.lvo 274/2000 del procedimento penale in quanto anche tali articoli riportano fattispecie di estinzione del reato.

Avv.ti Francesco del Deo e Ginevra Ripa, Studio legale del Deo